L’ultima normativa riguardante gli incidenti stradali risale al 2007: il risarcimento dei danni può essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicuratrice, invece che a quella della controparte.
In caso di incidente fra due veicoli a motore (e, quindi, le biciclette non sono comprese), muniti di targhe italiane (e, quindi, non sono compresi motorini e veicoli stranieri), in cui vi siano soltanto danni al veicolo o lesioni fisiche lievi (fino al 9% di invalidità), si può denunciare il sinistro alla propria compagnia, compilando il cosiddetto modulo blu in tutte le sue parti.
Se il modulo blu è stato sottoscritto da entrambi i conducenti, la compagnia assicuratrice deve effettuare la propria offerta di risarcimento entro 30 giorni; se invece il modulo blu è stato sottoscritto da uno solo dei conducenti, il termine viene prorogato a 60 giorni. Per le lesioni a persona, vi è un’ulteriore proroga a 90 giorni. Se la compagnia ritiene di non dover risarcire nulla, dovrà comunque inviare, negli stessi termini, una comunicazione per spiegarne i motivi. Entro i 15 giorni successivi dai termini sopra indicati la compagnia assicuratrice deve provvedere al pagamento della somma offerta.
Naturalmente, se il risarcito ritiene che la somma non sia congrua, potrà comunque incassare il risarcimento, inviando alla compagnia assicuratrice una lettera per comunicare che la somma viene trattenuta come acconto, riservandosi di agire in giudizio per il residuo.
Nel caso che l’incidente non risponda ai requisiti che abbiamo appena detto, il risarcimento andrà richiesto alla compagnia assicuratrice del responsabile del danno, così come avveniva in passato: questo avviene, ad esempio, quando uno dei veicoli sia privo di targa (biciclette, ciclomotori, ecc.) oppure quando vi siano lesioni fisiche con percentuali invalidanti superiore al 9% oppure quando nell’incidente siano coinvolti più di due veicoli, ecc. Anche in questo caso, la compagnia assicuratrice della controparte dovrà formulare le offerte di risarcimento nei termini che abbiamo sopra detto ed inviare l’assegno entro i 15 giorni successivi (oppure 30, nel caso che il danneggiato non abbia comunicato nulla).
In tutti i casi se l’offerta ricevuta dal danneggiano non viene ritenuta congrua, egli si può rivolgere all’autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale): e qui, stante le lungaggini della procedura, non rimane che armarsi di santa pazienza.
26 maggio 2008