Il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, che è già entrato in vigore, ha previsto l’aumento delle pene previste nei casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre l'illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici è stato trasformato in reato.
In particolare, chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l'arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso alcolemico superiore a1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
La vera novità, tuttavia, è che, quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammiper litro (g/l), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Si tratta di un caso di confisca obbligatoria e la misura di sicurezza si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena. La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore1,5 grammi per litro (g/l) provochi un incidente stradale.
Al momento dell'accertamento della condotta criminosa, la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato.
Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva verifica dell'effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo.
La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore. Il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode: non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. Pertanto, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato; in tali casi l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha accertato il reato deve disporre il sequestro preventivo del veicolo e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode. Solo successivamente, quando la persona sia tornata completamente sobria, può essergli consentito di assumerne la custodia, limitando, così le spese suo carico ed evitando che le stesse debbano essere anticipate dall'erario. L'eventuale variazione della custodia del mezzo sequestrato, tuttavia, non può essere effettuata dalla Polizia Giudiziaria perché costituisce attività del Pubblico Ministero il quale, procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta.
Il recupero del veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica, nel caso in cui il mezzo non possa essere condotto da altra persona idonea, può essere effettuato da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito, il quale lo trasporterà presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti era stato trasformato in illecito amministrativo; ora,
la nuova normativa ripristina il reato per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l), escludendo però che dalla sentenza di condanna per tale reato possa conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il veicolo condotto da chi si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la condanna, invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della patente; l'Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve provvedere al ritiro del documento di guida. Si badi bene, però, che questo reato può concorrere con quello di guida in stato di ebbrezza quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente (parole sconnesse, alito vinoso, comportamento alterato, ecc.), sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.
La nuova normativa ha inasprito le sanzioni anche per chi conduca un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e per chi si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica di tale stato, nonché per chi fugge ovvero omette di prestare soccorso in occasione di incidente stradale; è stato previsto anche che il giudice disponga in ogni caso la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/I ovvero sotto l'effetto di stupefacenti, abbia provocato un incidente stradale con esito mortale.
4 luglio 2008