Il Tribunale di Milano, con ordinanza 22 maggio 2017, aderisce all’ultimo orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, sentenza 10 maggio 2017, n. 11504) in tema di determinazione dell’assegno divorzile.
I Giudici milanesi affermano così che il presupposto per riconoscere l’assegno di divorzio è non già il raffronto con il pregresso tenore di vita bensì il riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, che può essere desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.