Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputato, cui era stato contestato di aver rimosso, con violenza, dalla facciata condominiale dello stabile in cui abitava la scala che ivi era stata appoggiata per consentire ad un uomo di salire sul tetto e ripulire un camino e un comignolo serventi l'abitazione di una condomina, così impedendo allo spazzacamino di scendere dal tetto.
La Corte di Cassazione, con sentenza 12 maggio 2017, n. 23391, nel dichiarare inammissibile il ricorso difensivo secondo cui non si sarebbe trattato di violenza privata ma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, evidenziando che, se il diritto vantato dall’imputato fosse stato quello di proprietà, sarebbe stata comprensibile un'attività diretta ad impedire allo spazzacamino di salire sul tetto, non già ad impedirgli di scendere, costringendolo, con grave pericolo per la sua incolumità personale, a rimanere laddove non aveva diritto di salire, né di stare.