Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 marzo 2017, n. 3222, ha respinto la domanda volta a condannare una condomina a rimuovere una zanzariera dal proprio balcone, mancando un apposito divieto nel regolamento e non risultando pregiudicato il decoro architettonico del fabbricato.
Il condominio si era rivolto al tribunale per ottenere la condanna di una condomina all’eliminazione di una zanzariera rimovile apposta sul balcone della cucina del suo appartamento; si trattava di una zanzariera bianca, proprio come il colore delle ringhiere di tutti i balconi del fabbricato e, per di più, ricoperta da una tenda da sole pure essa identica alle altre tende infisse sulla facciata.
Il tribunale ha rigettato la domanda del condominio, precisando che nel regolamento non sussisteva né un divieto specifico di apposizione di zanzariere nelle proprietà private e sulla facciata, né disposizione alcuna volta a dare una più rigorosa definizione del concetto di decoro architettonico ex art. 1120 c.c. ed ha quindi valutato in concreto il difetto di qualsivoglia pregiudizio estetico del complesso edilizio.