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ESISTE DAVVERO L'OBBLIGO DI MUNIRSI DI POS?

Scritto da Ciro Salmieri il 15 maggio 2014 .

Salerno 15 maggio 2014.

A seguito dell’ordinanza n. 01932/2014 Reg. Prov. Cau. depositata in Segreteria il 30/04/2014 con la quale il TAR del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (con l’intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri) avverso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014, è ripreso il martellamento mediatico sull’imminente (30 giugno 2014) entrata in vigore dell’obbligo del POS da parte dei professionisti.

Ma esiste davvero un tale obbligo?

 

 

La risposta è: no, nessun commerciante o professionista ha l’obbligo di munirsi del POS. Con il c.d. Decreto Sviluppo Bis (D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012), il Governo (allora presieduto dal senatore Monti) ha inteso adottare, tra gli altri, taluni provvedimenti tesi allo “azzeramento del divario digitale e moneta elettronica”. In particolare è l’art. 15 a disciplinare i “Pagamenti elettronici”: i commi da 1 a 3 prevedono l’obbligo di accettare pagamenti elettronici in capo alla Pubblica Amministrazione ed ai Gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza. Il comma 4 dell’art. 15 prevede, invece, che “A decorrere dal 30 giugno, i soggetti che effettuano l’attività di vendita e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231”. Il successivo comma 5, poi, sancisce che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”. Orbene: secondo l’interpretazione più diffusa l’art. 15 comma 4 del “Decreto sviluppo bis” sancirebbe l’obbligo tutti i commercianti e tutti i professionisti, nessuno escluso, a munirsi dei POS.

Ma, come detto, è più che lecito dubitare della fondatezza di tale interpretazione. Partiamo da una precisazione terminologica: il “Point of sale” (POS) è, letteralmente, il “punto di vendita” ossia il luogo in cui viene completata la transazione al dettaglio mediante il pagamento dei beni o servizi acquistati; pagamento che può avvenire in diverse forme: contanti, assegni o carta di credito. In Italia, tuttavia, per POS viene indicato il dispositivo che consente il pagamento con moneta elettronica (i.e. carte di debito, carte di credito, carte prepagate); detto dispositivo viene predisposto dal cedente di beni o servizi ed è collegato con il centro di elaborazione della banca o del gruppo di banche che offrono il servizio, affinché venga autorizzato ed effettuato il relativo addebito (in tempo reale o differito) sul conto corrente dell’acquirente e l'accredito sul conto del cedente. Tanto precisato, è di palmare evidenza come il richiamato art. 15 comma 4 del DL 179/2012 non preveda alcun obbligo di munirsi del POS inteso quale dispositivo: la norma, infatti, obbliga solo ad “accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”. Ma che l’accettazione debba avvenire necessariamente avvenire attraverso il famigerato e costoso apparecchio (costi che debbono necessariamente gravare per intero sul professionista: cfr. comma 4 bis dell’art. 21 del Codice del Consumo) è una evidente ed interessata forzatura del testo normativo.

L’accettazione di “pagamenti effettuati attraverso carte di debito” (giova ripetere quale sia l’obbligo imposto dalla legge) può avvenire anche attraverso strumenti diversi: esistono, infatti, carte di debito che consentono il pagamento on-line senza necessità di “strisciare” la carta nel POS!!! Chi ha scritto la norma, evidentemente, aveva presente solo il “classico” bancomat (per il quale il POS è sicuramente indispensabile) ma ha trascurato l’evoluzione tecnologica. A cosa servirebbe il POS, ad esempio, se il Cliente richiedesse di pagare attraverso carte di debito del circuito Mastercard o del Circuito Visa che consentono il pagamento tramite un semplice collegamento ad Internet senza necessità di utilizzare il POS? Tant’è che, come sopra evidenziato, l’art. 15 comma 5 prevede che con i decreti attuativi “può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.

La insussistenza dell’obbligo di munirsi del POS si ricava, paradossalmente, proprio dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014. All’art. 1 del decreto, invero, si afferma che “ai fini del presente decreto” di intende per «terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”» (art. 1 lett. e). Ma né l’art. 2 né l’art. 3 del Decreto dicono nulla a proposito di tale “terminale evoluti di accettazione multipla”!!! Ed infatti l’art. 2 si limita a stabilite che l’obbligo di “accettare il pagamento” scatta solo per importi superiori a 30 euro mentre l’art. 3 riguarda le disposizioni finali e l’entrata in vigore. Quindi né la norma primaria (art. 15 comma 4 DL 179/2012) né la norma regolamentare (decreto ministeriale del 21 gennaio 2014) prevedono l’obbligo di munirsi del POS: e ciò con buona pace di chi ha interesse a sostenere il contrario! Un’ultima annotazione: in ogni caso, l’art. 15 comma 4 del Decreto Sviluppo Bis non prevede alcuna sanzione per l’“esercente” (art. 1 lettera d del d.m. 21/01/2014) che non adempia all’obbligo (inesistente).

Trattasi, invero, del classico esempio di norma imperfetta. Unica conseguenza “pratica” è che il soggetto che non abbia il POS né altri strumenti per accettare “pagamenti effettuati attraverso carte di debito” incorrerà nella “mora del creditore” accettando il rischio di subirne le conseguenze come stabilite dall’art. 1207 del codice civile. Osservazioni finali Dalla breve esegesi delle norme in materia è risultata l’inesistenza, contrariamente a quanto si afferma comunemente, di un obbligo a munirsi di apparecchi POS. In realtà le norme analizzate offrono anche ulteriori “aporie”. E cioè:

1)L’obbligo è “limitato” all’accettare i pagamenti con “carta di debito”: stando al DM 21/01/2014 si considera tale lo “strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale” (art. 1 lett. a). Tuttavia, va notato che anche le “carte di credito”, ossia quelle che conferiscono al titolare un diritto di credito per le spese che rientrano nel plafond mensile concordato, normalmente possiedono le funzionalità tipiche delle “carte di debito” per cui non è ben chiaro il motivo della limitazione dell’obbligo solo a queste ultime.

2) L’obbligo è di “accettare il pagamento in moneta elettronica” ma non di “effettuare il pagamento in moneta elettronica”: in altri termini, come se non bastassero le continue riduzioni legislative dei compensi professionali e le vessazioni fiscali a danno dei liberi professionisti, si caricano questi ultimi di ulteriori costi per un “servizio” da mettere a disposizione e che, in ipotesi, potrebbe non essere mai richiesto dal cliente.

3) I costi per l’installazione e l’utilizzo del POS (per chi volesse munirsene pur non esistendone l’obbligo) sono ad esclusivo carico del professionista: ed infatti l’art. 15 comma 5-quater del DL 179/2012 ha modificato il Codice del Consumo introducendo il comma 4 bis dell’art. 21 per statuire che “è considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi”. Ma quali sarebbero, in pratica questi costi? Stando ad uno studio pubblicato qualche mese fa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, essi sarebbero i seguenti Voce Costo Periodicità Installazione POS € 100,00 Una tantum Canone noleggio € 30,00 Mensile Commissioni 3% Su ogni transazione In merito all’ultima voce va evidenziato che il professionista verserà la percentuale sul lordo della fattura e non sul netto. Sicuramente, in prossimità dell’entrata in vigore dell’“obbligo inesistente” fioccheranno offerte e proposte vantaggiose per chi dovesse decidere di acquistare il POS: resta il dato di fatto che una tale previsione, in un momento di grave crisi economica che attanaglia tutto il Paese, costituisce una buona rendita per il sistema bancario ed un ulteriore cappio per i piccoli professionisti. Per allentare tale “cappio” si potrebbe prevedere la deducibilità al 100% dei costi che l’“esercente” dovrebbe sostenere per munirsi dell’apparecchio POS: specie se si dovesse continuare ad affermare che ciò costituisca un vero e proprio obbligo.

Avv. Ciro Salmieri – Presidente MF Salerno Avv. Milena Lucia Pepe – Vice Presidente MF Salerno 

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