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Fa scrivere 100 volte “sono deficiente”: insegnante condannata

Un’insegnante presso una Scuola media statale di Palermo è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina in danno di un alunno di undici anni, costringendolo a scrivere per cento volte sul quaderno la frase “sono un deficiente” e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così causandogli un disagio psicologico per il quale è stato necessario sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia.

 

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva assolto l’imputata per insussistenza dei fatti contestati, ritenendo che il singolare “compito” assegnato dall’insegnate all’alunno fosse stato motivato dall’intento di interrompere, con un intervento tempestivo ed energico, una condotta “bullistica” dell’alunno, che aveva tenuto un atteggiamento derisorio ed emarginante nei confronti di un compagno di classe.

L’imposizione dell’insegnante, di per sé “potenzialmente anche suscettibile di integrare gli estremi del mezzo educativo sproporzionato e come tale abusivo”, era stata ritenuta adeguata rispetto alla finalità pedagogica “concretamente” da perseguire. In riforma della prima sentenza, la Corte d’appello dichiarava l’imputata colpevole del reato di abuso dei mezzi di disciplina, condannandola alla pena di un mese di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. I giudici d’appello, ricostruendo la vicenda, mettevano anzitutto in discussione la situazione di bullismo evocata nella sentenza di primo grado ed escludevano che l’alunno fosse un ragazzino problematico, ritenendo che non necessitasse di interventi particolarmente rigorosi. 

Rilevavano poi che l’insegnante aveva usato il termine “deficiente” non nel senso etimologico di “carente, scarso o manchevole”, bensì in quello corrente e spregiativo di “imbecille, cretino o stupido”; inoltre aveva richiesto agli alunni di esprimere su bigliettini le valutazioni sull’accaduto, iniziativa che può essere considerata un atto ulteriormente vessatorio nei confronti dell’alunno, in contrasto con i più elementari principi in materia di scienza pedagogica, giacché ha di fatto determinato una situazione di contrapposizione e di conflitto tra l’alunno e la quasi totalità dei compagni, col conseguente suo isolamento rispetto al gruppo; infine lo aveva minacciato di allontanarlo dai genitori.

La Cassazione, confermando la sentenza di condanna, ha ritenuto che non ogni intervento correttivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perché soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e, d’altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sé non illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è strato conferito, per esempio a scopo vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la dignità della persona sottoposta, per mero esercizio d’autorità o di prestigio dell’agente, etc.; per cui integra il reato dell’art 571 cod. pen. anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina. 

Jesi, 02/10/2012 

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