Nel nostro Paese, dove le questioni di principio possono rapidamente assumere accenti violentissimi, salvo essere altrettanto rapidamente dimenticate, una volta cessata la loro valenza di argomentazione politica strumentale, si è discusso lungamente della legittimità dell’obbligo imposto ai sanitari e agli insegnanti di denunciare le persone prive di permesso di soggiorno, cioè di clandestini a tutti gli effetti, secondo la nuova norma che si vorrebbe introdurre.
La nuova figura di reato, di cui si prefigura l’introduzione dopo l’approvazione del disegno di legge all'esame del Parlamento, non è una novità assoluta per il nostro ordinamento, che prevede già i reati di omesso rapporto (art. 361 c.p.) e di omesso referto (art. 365 c.p.): in entrambi i casi viene punita la omissione della denuncia di fatti che costituiscano reati perseguibili d’ufficio. Se, tuttavia, per gli esercenti la professione sanitaria il capoverso dell’art. 365 c.p. prevede l’esimente esplicita, in quanto l'obbligo del referto viene meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, non altrettanto può affermarsi per le altre persone in vario modo investite di funzioni a contenuto pubblico (ricordiamo che sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio tutte le persone che partecipano in modo attivo ad una funzione a contenuto legislativo, giudiziario o amministrativo nell’ambito della pubblica amministrazione e, quindi, ad esempio, anche il medico che, partecipando alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione o alle dichiarazioni di volontà, scienza o verità della stessa, è incaricato di controllare la sussistenza di una malattia o svolge l'attività di accertamento a carico dell'assistito in vista del rilascio di un certificato).
L'elemento soggettivo del reato di omissione di rapporto è costituito dalla specifica volontà di omettere il rapporto o referto, accompagnata dalla consapevolezza che si tratti di un reato perseguibile d'ufficio. Perché si ricada nell'ipotesi disciplinata dagli art. 361 e 365 c.p. non basta una diceria qualsiasi e non é sufficiente trattarsi di mera intenzione: occorre la notizia certa di un reato consumato; il soggetto non ha uno specifico obbligo di condurre accertamenti in linea di fatto, né ha il potere di interrogare testimoni o eseguire altri accertamenti, ma dovrà pur valutare la attendibilità delle notizie a lui riferite.
Peraltro, nel caso del nuovo reato, c’è ben poco da indagare ed appare assai difficile restare nell’incertezza del compimento dei fatti; infatti o la presenza dello straniero è stata preceduta da un provvedimento autorizzativo (permesso di soggiorno) e in tal caso la presenza è lecita o tale atto manca e il reato è certamente stato consumato. Si potrà obiettare che l’operatore non ha l’obbligo di chiedere l’esibizione del permesso di soggiorno ma la circostanza di fatto della sua assenza potrà emergere ugualmente nell’ambito della comunicazione; per l’obbligo di rapporto è sufficiente la conoscenza del fatto, sul quale, come detto, non occorrono indagini nè può insorgere incertezza alcuna. Se non interverrà un chiarimento legislativo di fondo, ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico serviziopotrebbe incorrere nel reato di omissione di rapporto ogni volta che venga a conoscenza (con qualsiasi mezzo) della mancanza del permesso di soggiorno in capo a qualsiasi soggetto noto.
18 maggio 2009