Con atto di citazione del 5 febbraio 2004, il conducente di un’autovettura rimasta danneggiata in un incidente stradale citava in giudizio la controparte e la sua compagnia di assicurazione chiedendo il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura, da lui personalmente e dal figlio minorenne a causa delle gravissime lesioni riportate (traumi cranio-facciali, ferite lacero contuse del labbro inferiore, distorsione del rachide cervicale, frattura scomposta collo, frattura composta malleolo destro, lesioni elementi dentali, e via dicendo).
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice dell’altra autovettura, la quale eccepiva, fra l’altro, che le lesioni sofferte dal conducente e dal trasportato erano da imputare, almeno in parte, alla mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza 12 gennaio 2009, n. 21, pur attribuendo la piena responsabilità dell’incidente al convenuto, ha ridotto della metà le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, perché l’attore ed il bambino trasportato non indossavano le cinture di sicurezza. Il Tribunale ha applicato il principio previsto dall'art. 1227 del codice civile, il quale afferma che, “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Che dire, a commento della vicenda? Indossate sempre le cinture di sicurezza.