Nel 2004 accadde che una Clinica veterinaria citò davanti al Giudice di Pace di Roma il proprietario di un gatto chiedendo il pagamento della somma di € 534,53, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie effettuate sull’animale; il proprietario del gatto si costituì in giudizio chiedendo a sua volta (in via “riconvenzionale”) il risarcimento del danno morale conseguente al decesso del gatto.
Con sentenza in data 30-9-2004, il Giudice di Pace, respingendo la domanda della clinica, ne sancì la responsabilità in forza del contratto di prestazione d'opera professionale, eseguito con imperizia e negligenza e la condannò alla restituzione della somma di € 100,00, versata dal proprietario del gatto al momento dell'ammissione dell’animale nella clinica, nonché al pagamento della somma di € 516,46 per danno morale conseguente al decesso del gatto e alla refusione delle spese processuali. Avverso detta sentenza la clinica propose ricorso per Cassazione, sostenendo la mancanza di responsabilità e, soprattutto, l’impossibilità di riconoscere un danno morale.
La Cassazione, con la recentissima sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4493, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, riconoscendo esistente la responsabilità della clinica, individuandola nella specifica negligenza di aver praticato al gatto una trasfusione di sangue non preceduta dai preventivi accertamenti sulla qualità del sangue utilizzato per la trasfusione.
Quanto alla risarcibilità del danno morale, la Cassazione ha ribadito che nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l'equità cosiddetta formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge (fissata dall'art. 2059 codice civile); ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito.
9 marzo 2009