Il Tribunale di Milano ha ratificato un accordo fra coniugi divorziati che si facevano reciprocamente dispetti, senza rispettare la sentenza di divorzio: il figlio doveva stare con il padre durante il fine settimana? E la madre non glielo faceva trovare. Il padre doveva mandare l’assegno per il mantenimento? E lui puntualmente se ne dimenticava. Il padre voleva mandare il figlio all’allenamento di calcio? E la madre lo iscriveva al corso di nuoto. Gli avvocati (e poi vai a parlar male degli avvocati!) ci si sono messi di buzzo buono per risolvere i contrasti ed hanno concordato un “tariffario” per impedire ai coniugi di farsi i dispetti, magari usando il figlio come arma di ricatto.
Così, la penale per la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento mensile, previsto dalla sentenza di divorzio, è stata stabilita in 50 euro per ogni giorno di ritardo; se la madre non consente al padre di stare con il figlio durante i periodi previsti dalla sentenza, ella dovrà pagare al padre 100 euro al giorno, se si tratta di fine settimana e 500 euro al giorno, se si tratta di vacanze. In caso di inadempimento, il coniuge interessato dovrà mandare una comunicazione scritta (raccomandata, fax, telegramma, ecc.). E’ ammessa, come giustificazione, solo una malattia, accertata e certificata dal medico.
L’accordo, che è entrato a far parte integrante della sentenza di divorzio, è previsto dall’art. 709 ter del codice di procedura civile: in virtù di detto articolo (che è stato approvato dalla modifica del 2006), il Giudice può ammonire il genitore inadempiente, può disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore o dell’altro genitore, può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Naturalmente, tutto ciò ha un senso se i genitori hanno la reale possibilità di pagare le sanzioni; altrimenti il tutto rimane lettera morta e, come accade nella maggior parte dei casi, la lite si risolve nella classica guerra fra poveri.
26 gennaio 2009